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ALLEGATO 3 – INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure (in alternativa) di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Sezione I - INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE

1.1 AGENTE (Soggetti iscritti nel RUI - Sez. A)

o Borghi Stefano, iscritto nel RUI – Sez. A – N° iscrizione A000001673 in data 1 febbraio 2007 in qualità di responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa della BORGHI ASSICURAZIONI DI BORGHI STEFANO E C. SAS, iscritta nel RUI – Sezione A – N° iscrizione  A000187135   in data 25 maggio 2007

Istituto competente alla vigilanza assicurativa svolta: IVASS – Istituto Vigilanza sulle Assicurazioni.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell’Ivass.

1.2   Altre informazioni sull’Agenzia / sulla Subagenzia:

Sede legale Via Andrea Gosa 164/F 25085 Gavardo (BS)

Recapiti telefonici 0365.32106

Indirizzi di posta elettronica e PEC info@borghiassicurazioni.it    borghiassicurazioni@pec.it

Sito Internet https://www.borghiassicurazioni.it/

Sezione II - INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ SVOLTA DALL’INTERMEDIARIO ASSICURATIVO E RIASSICURATIVO

  1. Si comunica di aver messo a disposizione nei locali del distributore (oppure pubblicato sul proprio sito internet ove esistente) i seguenti elenchi:
  1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico; in caso di collaboratore iscritto in sezione E, sono indicati i rapporti dell’intermediario principale con il quale collabora.
  2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell’allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.
  1. Si comunica al contraente la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco di cui al punto a1, nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Sezione III – INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSI

  1. L’intermediario non detiene [oppure: detiene; in tal caso indicare le denominazioni sociali di tali imprese] una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di imprese di assicurazione
  2. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l’intermediario opera [oppure: è detentrice; in tal caso indicare le denominazioni sociali di tali imprese]

Sezione IV – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

  1. L’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.
  2. Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha la facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario (utilizzando i riferimenti di cui alla SEZIONE I del presente modello) o all’impresa preponente, secondo le modalità indicate nel DIP aggiuntivo per i reclami presentati all’impresa.

Il contraente ha la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro dell’intermediari o dell’impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all’IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.

  1. Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

ALLEGATO 4 – INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite

Sezione I – INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE DELL’INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

[La crocetta a fianco del nome indica l’intermediario che entra in contatto con il contraente; la scelta è alternativa]

1.1 AGENTE (Soggetto iscritto nel RUI - Sez. A)

o BORGHI STEFANO, iscritto nel RUI – Sez. A – N° iscrizione A000001673  in data 1 febbraio 2007, in qualità di responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa della Borghi Assicurazioni di Borghi Stefano e C, iscritta nel RUI – Sezione A – N° iscrizione A000187135 in data 25 maggio 2007

1.2   Il contratto assicurativo della compagnia …………………………..è proposto dalla nostra Agenzia in qualità di:

                    o      agente della compagnia;

               o      collaboratore di agenzia;

o      in forza del rapporto di collaborazione in corso - ai sensi dell’art. 22, comma 10, del D.L. 18-10-2012 n. 179, convertito nella L. 17-12-2012 n. 221 - con il seguente altro intermediario emittente:

o  Sez. A – N° iscrizione A000521127 eventualmente aggiungere: in qualità di responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa della FRIGO ASSICURAZIONI SNC DI FRIGO MARCO E FRIGO DAVIDE sede legale Via G. Pascoli n. 31-1c, 37010 Affi (VR   società agente), iscritta nel RUI – Sezione A – N° iscrizione  A000603727

o Sez. A – N° iscrizione A000179319 [eventualmente aggiungere: in qualità di responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa della GABURRI ASSICURAZIONI SRL sede legale Via Agello 14, 25015 Desenzano del Garda (BS) (società agente), iscritta nel RUI – Sezione A – N° iscrizione A000179313

   

o Sez. A – N° iscrizione A000537052  [eventualmente aggiungere: in qualità di responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa della ASSICURA SAS di Busia A. - Cristini Bosisio A e C sede legale Viale Marconi 15, 25015 Desenzano del Garda (BS)   società agente), iscritta nel RUI – Sezione A – N° iscrizione A000485466

o Sez. A – N° iscrizione A000064560 [eventualmente aggiungere: in qualità di responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa della DEA ASSICURAZIONI S.R.L. , sede legale Viale Marconi, 15 - 25015 Desenzano del Garda (BS)-  (società agente), iscritta nel RUI – Sezione A – N° iscrizione A000716145

Sezione II – INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

2.1 L’intermediario non è soggetto ad obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i prodotti di una o più imprese, in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 40/2007 (rami danni).

Per i contratti vita puro rischio l’intermediario opera in regime di:      o esclusiva       o non esclusiva       

[barrare le fattispecie che ricorrono nel caso specifico]

2.2  L’intermediario dichiara che, in riferimento all’attività di consulenza di cui all’art. 119 ter del Codice delle Assicurazioni:

le attività prestate nell’àmbito della consulenza, le caratteristiche e il contenuto delle prestazioni rese sono quelle riportate nella documentazione predisposta per l’osservanza delle procedure normative in vigore;

             o l’intermediario fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell’art. 119 ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni;

o l’intermediario fornisce al contraente una consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi dell’art. 119 ter, comma 4 del Codice delle Assicurazioni, in quanto fondata sull’analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;

Sezione III – INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI

3.1 L’intermediario percepisce compenso avente la natura di commissione inclusa nel premio assicurativo.

3.2 La misura delle provvigioni riconosciute dalle imprese per le polizze RCAuto sono le seguenti:

Compagnia
Mandante

Tipologia Contratto Categoria Veicolo / Natante

Aliquota Provvigionale **

ITAS MUTUA

Settori I e II di tariffa: Autovetture in servizio privato (esclusa la locazione) e da noleggio con conducente.

10,23 %

Settore I di tariffa: Motoscafi ed imbarcazioni fino a 50 t di stazza lorda, ad uso privato od adibiti alla navigazione da diporto.

10,23 %

Settore III di tariffa: Autobus in servizio privato.

10,23 %

Settore IV di tariffa: Motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose proprie.

10,23 %

Settore IV di tariffa: Autocarri per trasporto cose proprie.

10,23 %

Settore V di tariffa: Ciclomotori e motocarrozzette ad uso privato (esclusi la locazione, il noleggio ed il trasporto di cose).

10,23 %

Settore VI di tariffa: Macchine operatrici e carrelli (Art. 58 punto 2, lett. a, b e c) del Codice della Strada.

10,23 %

Settore VII di tariffa: Macchine agricole semoventi (solo rischio della circolazione).

10,23 %

Polizze a Libro Matricola (escluso rischi previsti al punto 2 dalla Circolare n. 317 del 18/06/1990).

10,23 %

Rischi previsti al punto 2 dalla Circolare n. 317 del 18/06/1990: Autoveicoli da noleggio senza conducente; Autotassametri; Autobus e filobus in servizio di linea urbano e/ o extraurbano, da turismo e/ o da noleggio, nonché autobus adibiti esclusivamente a scuola guida; Autocarri, autobotti, autocisterne, autotreni, autoarticolati adibiti a trasporto di persone in servizio continuativo od occasionale; Veicoli adibiti al trasporto anche occasionale di gas tossici o di materie esplosive; Motocarri e motofurgoni adibiti al trasporto cose per conto terzi; Ciclomotori, motocicli e motocarrozzette da noleggio e/ o locazione, adibite a servizio pubblico e/ o al trasporto di cose per conto terzi; Trattori stradali (art 26 lett. e) del C.d.s; Autobetoniere, autoscale, autocarri attrezzati al trasporto di vetture; Autolettighe ed ambulanze; Mezzi sgombraneve semoventi e”gatto delle nevi”; Natanti ed imbarcazioni fino a 25 ton. Di stazza lordo adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone (Settore II di Tariffa).

5%

Provvigione integrativa anno 2016 per RCA

2,00 €

HELVETTA
Compagnia Svizzera
d’Assicurazioni Sa

Settore I di tariffa: Autovetture.

12 %

Settore III di tariffa: Conto terzi e trasporto pubblico.

5,5%

Settore IV di tariffa: Autocarri conto proprio e veicoli da trasporto.

8%

Settore V di tariffa:

- Motoveicoli

- Ciclomotori.


8,5%
8%

Settore VI di tariffa: Macchine operatrici e carrelli.

8,5%

Settore VII di tariffa: Macchine agricole conto proprio

8,5%

Settore VIII di tariffa: Natanti.

8,5%

Veicoli d’epoca e di interesse storico.

11%

 

Si precisa che le provvigioni RCAuto sopra indicate sono riconosciute alla nostra Agenzia in caso di polizze emesse in qualità di agente, mentre spettano all’intermediario con il quale collaboriamo in caso di polizze emesse in virtù del rapporto di collaborazione; si veda al riguardo il punto 1.4.

Sezione IV – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI

a.

o I premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso

oppure

o L’intermediario ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo, previsto dalla normativa europea (art 64 del Regolamento Ivass n. 40/2018), oggi pari a 19.510 euro

b.

le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:

  1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità
  2. ordini di bonifico, altri messi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
  3. denaro contante, con il limite massimo a 4.999,99€ annui  esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto),  inoltre per le Polizze rami Danni non auto (tutti i rami diversi dall’assicurazioni RC Auto) il limite di utilizzo è pari a 750,00€ annui per singolo contratto, così come previsto dall’articolo 54, comma 7 del Regolamento IVASS n. 40/2018.

Sezione VI – RECLAMI

Il cliente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per scritto all’intermediario o all’impresa preponente.

Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, il cliente può rivolgersi all’IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 – 00187, Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa.

Il cliente potrà presentare i reclami come di seguito:

  • Borghi Assicurazioni di Borghi Stefano e C. Sas             
    • E-mail pec:  borghiassicurazioni@pec.it
    • Raccomandata A/R: Via Andrea Gosa 164/F 25085 Gavardo Bs
  • Helvetia Assicurazioni spa
    • E-mail pec: reclami@helvetia.it.
    • Raccomandata A/R:  presso l'Ufficio Reclami del Gruppo Helvetia, via Cassinis 21 20139 Milano
    • Fax 02 5351794
  • Itas Mutua Assicurazioni
  • E-mail pec: reclami@gruppoitas.it 
  • Raccomandata A/R: presso Servizio Reclami del Gruppo ITAS Assicurazioni, Piazza delle Donne Lavoratrici 2 38123 Trento
  • fax 0461.891840;
  • Tutela Legale Spa
  • E-mail pec: reclami@tutelalegale.it
  • Raccomandata A/R: presso Tutela Legale S.p.A. | Funzione Reclami Corso di Porta Nuova, 34 – 20121 MILANO
  • Fax: 02 89600719

 

ALLEGATO 4 TER – ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

 

Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche oppure pubblicarlo sul proprio sito internet ove utilizzato per la promozione ed il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

 

 

DATI DELL’INTERMEDIARIO:

 

BORGHI STEFANO, iscritto nel RUI – Sez. A – N° iscrizione A000001673 in data 1 febbraio 2007, in qualità di responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa della Borghi Assicurazioni di Borghi Stefano e C, iscritta nel RUI – Sezione A – N° iscrizione A000187135 in data 25 maggio 2007

 

 

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

 

 

  1. obbligo di consegna al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
  2. obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
  3. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
  4. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
  5. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
  6. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
  7. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

 

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

 

 

 

  1. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
  2. obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
  3. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
  4. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione
  5. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione
  6. obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice

BORGHI ASSICURAZIONI Sas

Via A. Gosa 164/F - 25085 Gavardo (Brescia) -
Tel  0365 32106 - Cell. 328 0042841 - 328 0042842

info@borghiassicurazioni.it - borghiassicurazioni@pec.it

P.I. 01903730982

Numero di Iscrizione A000187135 alla Sezione A del Registro Unico degli Intermediari Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta:
Isvap Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Via del Quirinale 21-00187 Roma

 

L'intermediario è soggetto al controllo dell'IVASS (www.ivass.it)

 

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